Art. 2.
(Funzioni).

      1. La Commissione, ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, ha il compito di:

          a) verificare il rispetto da parte delle aziende delle norme di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, relative alla tutela e alla sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro;

          b) verificare lo stato di attuazione delle norme relative alla prevenzione, alla informazione e alla formazione dei lavoratori, finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

          c) accertare lo stato di attuazione della vigente legislazione in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e le eventuali inadempienze da parte dei soggetti pubblici e privati destinatari delle norme stesse, nonché verificare le diverse soluzioni tecniche tese a garantire la prevenzione dei rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;

          d) esaminare l'effettiva applicabilità, da parte delle aziende, in particolare di quelle di piccole e medie dimensioni, delle disposizioni miranti a garantire la protezione e la salute dei lavoratori;

          e) analizzare e valutare i rischi a cui sono effettivamente esposti i lavoratori, in particolare quelli assunti con contratto di collaborazione o a progetto, part time e a tempo determinato, nonché segnalare le procedure necessarie a garantire il rispetto delle normative vigenti per determinate categorie di lavoratori più esposti a rischi e individuare i sistemi di organizzazione del lavoro e i mezzi tecnici necessari ai fini della protezione collettiva;

 

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          f) analizzare e valutare i rischi a cui sono effettivamente esposte le popolazioni residenti, o che esercitano le loro attività, nelle vicinanze di zone produttive e individuare i sistemi di organizzazione del lavoro e i mezzi tecnici necessari ai fini della tutela della salute e della sicurezza collettiva;

          g) verificare i possibili effetti sull'ambiente circostante le principali zone industriali e individuare le misure atte al miglioramento della qualità ambientale, territoriale e sociale;

          h) accertare il grado di informazione delle popolazioni residenti, o che esercitano le loro attività, nelle vicinanze di zone produttive circa gli effetti sanitari e di sicurezza collettiva, nonché verificare la possibilità di realizzare un piano di pronto intervento nell'eventualità di incidenti connessi con determinate attività industriali, con ricaduta ed effetti sui luoghi circostanti;

          i) svolgere indagini al fine di accertare le cause degli infortuni sul lavoro, nonché accertarne, in via generale, le responsabilità;

          l) accertare la dimensione del fenomeno degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo al numero delle cosiddette «morti bianche», alle malattie, alle invalidità e all'assistenza alle famiglie delle vittime, individuando altresì le aree in cui il fenomeno è maggiormente diffuso;

          m) valutare l'entità della presenza dei minori con particolare riguardo ai minori provenienti dall'estero e alla loro protezione ed esposizione a rischio;

          n) verificare le cause degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alla loro entità nell'ambito del lavoro nero o sommerso e al doppio lavoro;

          o) proporre soluzioni legislative e amministrative ritenute necessarie per rendere più incisiva la tutela dei lavoratori.

      2. La Commissione presenta una relazione conclusiva sulle risultanze delle indagini di cui al comma 1.

 

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      3. Ogni volta che lo ritenga opportuno la Commissione può riferire al Parlamento.